riferimento normativo: DM 65 del 07.03.2017

OBBIETTIVO DELLA LEGGE: ELIMINARE LE CARENZE STRUTTURALI

"Nell’ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive, per le strutture assimilabili ai capannoni industriali è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, se sono soddisfatte le prescrizioni nel seguito elencate, volte ad eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le carenze seguenti:

- carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull’attrito;

- carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;

- carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto."

 

COME OTTEMPERARE TALE RISULTATO?

"Di fatto, quindi, anche per tali costruzioni è necessario rimuovere le cause che possano dare luogo all’attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il collasso dell’immobile. Nell’intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti. "

 

Da queste ultime righe si capisce che nel progettare dispositivi di collegamento, bisogna prestare massima attenzione. La classica staffa messa all'appoggio non soddisfa i requisiti del sismabonus in quanto è in prossimità dell'appoggio e solitamente non è duttile e tanto meno soddisfa il criterio di gerarchia delle resistenze. 


SISMABONUS 2017

 

Con il disegno di legge di bilancio per il 2017 il governo ha introdotto il SISMABONUS, incentivi di natura fiscale relativi all’adozione di misure antisismiche nelle strutture, a decorrere dal 01/01/2017 fino al 31/12/2021. In particolare viene prevista:

una detrazione minima del 50% fino ad un massimo dell’80%, in funzione del miglioramento ottenuto;

massimale deducibile di € 96.000 per cinque anni e per ogni unità abitativa/produttiva.

Altra differenza rispetto all’attuale beneficio concerne  l’ambito di applicazione; dal 2017, infatti, il nuovo SISMABONUS si applicherà:

  • non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)
  • ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 

La detrazione, inoltre, riguarderà tutti gli immobili abitativi (gli immobili adibiti ad abitazione principale, come previsto dalla vigente disposizione), oltre che gli immobili produttivi.

Tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, dal 2017, rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili: è previsto anche un “Super bonus” qualora gli interventi antisismici effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio.

In particolare, qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici comporti:

  • una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta.
  • il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.